
I dati dei condòmini morosi possono essere pubblicati sulla bacheca condominiale?
Il valore del condominio
Rubrica dedicata a chi vive, amministra e possiede un immobile in condominio.
A cura dell'avvocato Luca Vancheri
L'amministratore di condominio può comunicare i dati relativi alla morosità dei condòmini ai terzi?
A tale proposito dobbiamo richiamare l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, il quale stabilisce che l'amministratore di condominio è obbligato a comunicare i dati relativi alla morosità dei condòmini ai fornitori del condominio, quando quest'ultimi ne facciano richesta.
Quindi, se un fornitore del condominio non è stato ancora soddisfatto nel credito che vanta nei confronti del condominio, l'amministratore di condominio è obbligato a comunicare al fornitore stesso i nominativi dei condòmini che ancora non hanno provveduto al pagamento delle quote che si riferiscono proprio al servizio che è stato prestato in favore del condominio.
I dati che l'amministratore di condominio deve comunicare ai fornitori sono i nominativi dei condòmini nonché la quota che essi devono ancora versare al condominio per il servizio fornito dal terzo in favore del condominio.
Il divieto di divulgazione a terzi dei dati del condòmino moroso oltre l'articolo 63 disposizioni attuazione codice civile.
Ciò detto, ci poniamo una domanda: l'amministratore di condominio può al di fuori del caso di cui all'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile fornire informazioni relative alla morosità dei condòmini a terzi?
L'amministratore di condominio non può comunicare a terzi i dati relativi alla morosità dei condòmini al di fuori del caso di cui all'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Anzi, l'amministratore di condominio ha il dovere di adottare tutte quelle cautele necessarie ad evitare che terzi facciano accesso ai dati relativi alla morosità dei condòmini.
L'illegittimità dell'affissione dell'elenco dei morosi nella bacheca condominiale
A questo punto ci poniamo un'ulteriore domanda. L'amministratore di condominio può procedere ad affiggere nella bacheca condominialepresente nell'atrio o nell'androne condominiale i dati dei condòmini che risultano essere morosi?
La risposta è negativa. Infatti, l'affissione nella bacheca dell'atrio o dell'androne condominiale dei dati relativi alle posizioni debitorie dei singoli condòmini va al di là della giustificata comunicazione dell'informazione del debito ai soggetti interessati nell'ambito della compagine condominiale.
E questo perché? Perchè andare ad affiggere questi dati sulla bacheca condominiale significa che quei dati non solo vengono letti da parte dei condòmini, ma anche da parte dei terzi che transitano in dette parti comuni dell'edificio; terzi che ovviamente non hanno alcun interesse ad ottenere questi dati poichè non intrattengono alcun rapporto contrattuale con il condominio.
Abbiamo così una diffusione illecita dei dati condominiali, la quale determina a carico dell'amministratore di condominio una responsabilità civile che se accertata dall'Autorità Giudiziaria potrebbe portare l'amministratore ad essere condannato al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei condòmini la cui riservatezza è stata lesa dalla pubblicazione dell'elenco sulla bacheca condominiale.
Orientamento della Corte di Cassazione e uso corretto della bacheca condominiale
La Corte di Cassazione con sentenza 186 del 4 gennaio 2011 ha stabilito che l'amministratore di condominio non può assolutamente affiggere sulla bacheca condominiale documentazione che riguarda la situazione debitoria dei condòmini per evitare che i dati della mora vengano acquisiti da terzi.
L'amministratore di condominio può riportare sulla bacheca condominiale presente negli spazi condominiali informazioni di carattere generiche relative all'uso dei beni e dei servizi comuni e non assolutamente riportare dati personali dei condòmini.
Responsabilità dell'amministratore e risarcimento del danno non patrimoniale per pubblicazione dati condòmini morosi sulla bacheca condominiale
Il condòmino, i cui dati relativi alla sua morosità nei confronti del condominio sono stati pubblicati dall'amministraore di condominio sulla bacheca condominiale, può agire in Giudizio per chiedere al Giudice l'accertamento della violazione del suo diritto alla riservatezza a causa della pubblicazione dei suoi dati in bacheca e conseguentemente la condanna dell'amministratore di condominio al risarcimento del danno non patrimoniale patito.
Il danno deve essere quantificato dal Giudice in considerazione del tempo di affissione dei dati in bacheca e del luogo in cui è ubicata la bacheca condominiale. La quantificazione avviene in via equitativa.
La pubblicazione di avvisi o solleciti negli spazi comuni richiede un'attenta valutazione delle normative sulla protezione dei dati personali per evitare possibili violazioni e conseguenti contenziosi legali.
Lo Studio Legale Vancheri Lex offre consulenza e assistenza legale specializzata agli Amministratori di Condominio per:
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Questo è un articolo della rubrica Il valore del condominio.
Io sono l’avvocato Luca Vancheri e ti aspetto al prossimo appuntamento informativo.
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